Normativa

Il registro visitatori è obbligatorio per legge?

La risposta breve è no, e vale la pena che ve lo dica proprio chi vende software per il registro visitatori. Quella lunga riguarda tre insiemi di obblighi che senza una traccia diventano difficili da rispettare.

9 agosto 2026 Lettura: 8 minuti Normativa

No. In Italia non esiste una norma che imponga alle aziende di tenere un registro dei visitatori. È bene dirlo subito, perché quasi tutti i fornitori di software — noi compresi, se non stiamo attenti — hanno l'incentivo a raccontarla diversamente.

Detto questo, la domanda giusta non è «è obbligatorio?» ma «che cosa mi serve per rispettare gli obblighi che ho davvero?». E lì il quadro cambia: ci sono almeno tre insiemi di regole che, senza mai nominare il registro visitatori, diventano difficili da rispettare se non sapete chi è entrato in azienda e quando.

Questo articolo mette in fila quelle regole, con i riferimenti esatti, e distingue con precisione tra quello che la legge impone, quello che è conseguenza pratica di un obbligo e quello che è semplicemente buona prassi. La distinzione conta: se in una riunione dite a un RSPP che il registro visitatori è obbligatorio per legge, ha già capito che non conoscete la materia.

La risposta breve, senza giri di parole

Nessuna disposizione di carattere generale del diritto italiano obbliga un'azienda privata a registrare i visitatori. Non lo fa il Testo Unico sulla sicurezza, non lo fa il GDPR, non lo fa una norma di pubblica sicurezza. Se cercate «obbligo registro visitatori» troverete decine di pagine che dicono il contrario: guardate chi le ha scritte, e quasi sempre è chi quel registro ve lo vende.

Esistono invece obblighi indiretti. Sono obblighi veri, con sanzioni vere, che non parlano di registri ma di cose che senza un registro non si riescono a fare bene. Sono tre.

Tre livelli di cogenza Obbligo di legge: piano di emergenza, gestione delle emergenze, tessera di riconoscimento in appalto. Conseguenza pratica: sapere chi e entrato. Buona prassi: elenco nominativo dei presenti e appello al punto di raccolta. OBBLIGO DI LEGGE Piano di emergenza · Gestione delle emergenze · Tessera di riconoscimento in appalto CONSEGUENZA PRATICA Sapere chi è entrato, quando, e per conto di quale impresa BUONA PRASSI Elenco nominativo dei presenti e appello al punto di raccolta
Non tutto quello che vi verrà detto sta sullo stesso piano. Il registro dei visitatori non compare nella fascia in alto: sta nella seconda, come presupposto pratico degli obblighi della prima. Confondere le tre fasce è l'errore che rende una trattativa poco credibile davanti a un RSPP.
Visitatore e lavoratore in appalto Per il visitatore nessuna norma impone l identificazione. Per il lavoratore di impresa appaltatrice valgono verifica di idoneita, informazione sui rischi, coordinamento, DUVRI e tessera di riconoscimento. VISITATORE Cliente in visita Candidato a un colloquio Corriere che consegna e riparte Nessuna norma impone di identificarlo o di raccoglierne i dati. Se lo fate, vale il GDPR: base giuridica, informativa, tempi di conservazione. LAVORATORE IN APPALTO Manutentore Impresa di pulizie Installatore di un fornitore ART. 26 D.LGS 81/2008 Verifica dell'idoneità · Informazione sui rischi · Cooperazione e coordinamento · DUVRI · Tessera di riconoscimento con fotografia
In uno stabilimento la maggior parte di chi varca il cancello sta nella colonna di destra. Non sono ospiti: sono lavoratori di altre imprese, e per loro gli obblighi esistono e sono precisi.

Il committente deve verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice, fornirle informazioni dettagliate sui rischi specifici dell'ambiente in cui andrà a operare, cooperare e coordinarsi con lei, ed elaborare il DUVRI, il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze.

E poi c'è il comma 8, quello che in azienda tutti conoscono almeno di nome: il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, con le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. La sanzione per il datore di lavoro che non la fornisce va da 142,38 a 711,92 euro per ciascun lavoratore. Il lavoratore che non la espone rischia da 71,19 a 427,16 euro.

Da non confondere

L'articolo 26 comma 8 riguarda i lavoratori in appalto, non i visitatori. Nessuna norma impone di identificare il cliente che viene in visita commerciale o il candidato che arriva per un colloquio.

Ma se un'impresa esterna lavora da voi e succede qualcosa, la domanda che vi verrà fatta è: chi c'era, per conto di chi, e da che ora. Senza una traccia, quella domanda non ha risposta.

Il GDPR non impone il registro, ma governa come lo tenete

Qui vale la pena essere precisi, perché circola parecchia confusione. Non esiste alcun provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali specificamente dedicato ai registri visitatori aziendali. Chi ne cita uno, se lo sta inventando.

Esistono però principi che si applicano eccome, dal momento che nome, cognome, azienda di provenienza e orario di ingresso sono dati personali a tutti gli effetti.

La base giuridica. Nella maggior parte dei casi è il legittimo interesse del titolare (articolo 6.1.f del GDPR): sicurezza dei luoghi, controllo degli accessi, tutela del patrimonio. Non è il consenso, e non potrebbe esserlo: un consenso chiesto alla persona che sta in piedi davanti alla guardiola e vuole entrare non sarebbe liberamente prestato. Dove invece opera un obbligo di legge — la tessera di riconoscimento in appalto, per esempio — la base è l'articolo 6.1.c.

La minimizzazione. Si raccolgono i dati necessari e nulla di più. È il principio che rende problematica la prassi, diffusissima in portineria, di fotocopiare o trattenere il documento d'identità. Il Garante è costante da vent'anni: la copia del documento si giustifica solo quando una norma la prevede o quando serve davvero un'identificazione più accurata per il contesto specifico. «Abbiamo sempre fatto così» non è una base giuridica.

La riservatezza. L'articolo 5.1.f chiede che i dati siano trattati con un'adeguata sicurezza. Un quaderno aperto sul bancone, su cui ogni visitatore per firmare legge nomi, ditte e orari di chi è passato prima di lui, va nella direzione opposta. Non è una multa in arrivo: è la cosa a cui non sapete rispondere quando ve la fanno notare durante un audit.

La conservazione. Nessuna norma fissa per quanto tempo tenere i dati dei visitatori. Lo decide il titolare del trattamento e deve poterlo motivare: è il principio di responsabilizzazione. Il problema del quaderno è che quella scelta non l'avete mai fatta — finisce in un cassetto e ci resta finché qualcuno non sgombera l'archivio. Ne abbiamo scritto in un articolo dedicato: per quanto tempo si conservano i dati dei visitatori.

Le certificazioni: cosa guarda l'auditor

Se l'azienda è certificata, il registro diventa di fatto necessario per una ragione diversa: non lo chiede la legge, lo chiede il vostro stesso sistema di gestione.

La ISO 45001 richiede che l'organizzazione governi le attività degli appaltatori e che sia preparata a rispondere alle emergenze. La ISO 27001, dove applicata, chiede il controllo degli accessi fisici alle aree in cui stanno le informazioni. In entrambi i casi l'auditor non chiede «avete un registro?»: chiede di vedere come lo dimostrate. E la dimostrazione, se esiste, è una traccia.

Quindi il registro serve o no?

Dipende da quante persone vi entrano, e la risposta onesta non è sempre sì.

SituazioneCosa ha senso fare
Entrano poche persone a settimana, quasi sempre le stesseIl quaderno va benissimo. Non serve spendere soldi per otto righe al mese: sistemate semmai la parte privacy, coprendo i nomi già scritti.
Entrano imprese esterne che lavorano in stabilimentoServe una traccia, perché l'articolo 26 vi chiede coordinamento e la tessera di riconoscimento. Il registro è il presupposto pratico, non l'adempimento.
Entrano dieci o più esterni al giornoIl quaderno non regge: la colonna delle uscite resta vuota e al punto di raccolta non avete un elenco. Qui un registro digitale si ripaga da solo in tempo della portineria.
Siete certificati ISO 45001 o 27001Vi serve poter dimostrare il controllo degli accessi e la gestione degli appaltatori. Una traccia consultabile e conservata a termine è quello che l'auditor si aspetta di vedere.
Prima di comprare qualcosa

Se vi serve mettere ordine adesso e senza spendere, abbiamo preparato un modello di registro visitatori in Excel: tendine già pronte, durata calcolata da sola, le righe senza orario di uscita che si evidenziano, un foglio per le imprese in appalto e i periodi di conservazione dei dati. Si scarica lasciando solo nome ed email.

Domande frequenti

Il registro visitatori è obbligatorio per legge in Italia?

No. Non esiste una norma di carattere generale che lo imponga. Diventa però il modo pratico di rispettare obblighi che esistono davvero: la progettazione del piano di emergenza tenendo conto delle persone presenti, il coordinamento con le imprese appaltatrici e i requisiti dei sistemi di gestione certificati.

Serve il consenso del visitatore per registrare i suoi dati?

Di regola no. La base giuridica corretta è il legittimo interesse del titolare, non il consenso: quest'ultimo, richiesto all'ingresso a chi vuole entrare, non sarebbe considerato liberamente prestato e quindi non sarebbe valido. Al visitatore va però consegnata o resa disponibile l'informativa.

Si può fotocopiare il documento d'identità in portineria?

Solo in casi limitati. Il Garante ammette la copia del documento quando è una norma a prevederla o quando il contesto specifico richiede un'identificazione più accurata. La comodità e l'abitudine non bastano a giustificarla.

Il registro visitatori cartaceo è a norma?

Non è vietato. Diventa problematico quando resta aperto sul bancone e ogni visitatore legge i dati dei precedenti, perché è in contrasto con il principio di riservatezza dell'articolo 5.1.f, e quando nessuno ha stabilito dopo quanto tempo va distrutto.

Che sanzioni si rischiano?

Non per l'assenza del registro, che non è sanzionata perché non è obbligatorio. Le sanzioni citate in questo articolo colpiscono altre condotte: la mancata tessera di riconoscimento ai lavoratori in appalto, da 142,38 a 711,92 euro per lavoratore, e la violazione degli obblighi di gestione delle emergenze, punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda fino a 5.695,36 euro.

Che cosa colpiscono davvero le sanzioni Da 142,38 a 711,92 euro per ciascun lavoratore privo di tessera di riconoscimento. Da 1.067,88 a 5.695,36 euro o arresto da due a quattro mesi per la violazione degli obblighi di gestione delle emergenze. Nessuna sanzione per l assenza del registro visitatori. 142,38 – 711,92 € per ciascun lavoratore in appalto privo della tessera di riconoscimento · art. 55 c. 5 lett. i 1.067,88 – 5.695,36 € oppure arresto da 2 a 4 mesi · violazione degli obblighi di gestione delle emergenze, art. 43 nessuna per l'assenza del registro visitatori: non essendo obbligatorio, non è sanzionato
Le sanzioni esistono, ma colpiscono altro. Chi vi scrive che «senza registro visitatori rischiate una multa» sta accostando due cose che la legge tiene separate.

Fonti

Il registro visitatori di Tappito

Un tablet in portineria. L'ospite si registra da solo, il referente riceve la notifica nello stesso istante e i dati si cancellano da soli alla scadenza che decidete voi. Server in Italia, DPA firmato, prezzi pubblici.

Come funziona Vedi i prezzi

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